Art. 33.
(Modifiche statutarie).

      1. Le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale della società, ivi comprese le cessioni di quote, possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci e con le stesse modalità previste per la costituzione della società.
      2. Le cessioni delle partecipazioni sociali non sono consentite, tranne quelle tra professionisti già associati se previste dallo statuto sociale.
      3. In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio, ai restanti soci è riconosciuto il diritto di riscatto.